CANONE TV
Il canone TV è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone TV viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015), infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale.
L’importo del canone per l’anno 2020 è pari a € 90,00.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
Maggiori informazioni sul sito della RAI e dell’Agenzia delle Entrate:
Informativa su tempistiche e modalità per la costituzione in mora dei Clienti finali
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com s.m.i.), in caso di mancato pagamento di una o più fatture, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, può sospendere l’erogazione di gas naturale e/o energia elettrica al punto di fornitura nella titolarità di un Cliente finale disalimentabile.
La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare:
- il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della/e bolletta/e insoluta/e. Tale termine non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata, o a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione a mezzo raccomandata;
- il termine entro il quale, in costanza di mora, il Fornitore invierà la richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Tale termine non può essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla precedente lett. a);
- le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento, al fine di evitare o interrompere la procedura di sospensione ovvero ottenere la riattivazione della fornitura qualora questa sia stata sospesa.
I termini suddetti sono ridotti nel seguente modo, qualora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità il Cliente venga nuovamente costituito in mora per nuove fatture insolute:
- il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata, o a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione a mezzo raccomandata;
- il termine entro il quale, in costanza di mora, il Fornitore invierà la richiesta di sospensione della fornitura per morosità non può essere inferiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla precedente lett. A.
Decorsi ulteriori 3 (due) giorni lavorativi, ovvero 2 (due) giorni lavorativi nei casi di cui alle precedenti lettere A. e B., dallo scadere dei termini sopra indicati, in mancanza del pagamento, anche solo parziale, ovvero della prova del saldo nelle modalità di seguito indicate, senza ulteriore avviso, il Fornitore provvederà a richiedere la sospensione della fornitura per morosità. Nel caso di fornitura di energia elettrica, qualora si tratti di connessione in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione avverrà, previa riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione medesima.
La documentazione comprovante il pagamento dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: info@vestinagaseluce.it o via fax al numero 085 8279922, così da interrompere la procedura di recupero del credito.
Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di 2 (due) anni, il Cliente può non pagarli comunicando tempestivamente al Fornitore la sua volontà mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito o con altra esplicita comunicazione da inviarsi ai seguenti recapiti:
- a mezzo raccomandata a.r. a Vestina Gas & Luce S.p.A., Via Caselli, 29 – Penne (PE);
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: info@vestinagaseluce.it;
- a mezzo fax al n. 085 8279922
Saranno a carico del Cliente i costi di sollecito, nonché di sospensione e riattivazione della fornitura.
Si segnala, altresì, che il passaggio del Cliente moroso ad altro venditore potrebbe comportare l’applicazione del corrispettivo CMOR ai sensi e per gli effetti Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del Cliente Finale Moroso nei Settori dell’Energia Elettrica e del Gas Naturale – TISIND (Allegato A alla Delibera 593/2017/R/com s.m.i.).
Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi automatici:
- € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora;
- € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo indicato entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio;
- il mancato rispetto del termine tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta della sospensione della fornitura per morosità.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Si allega:
scaricabile anche dal sito www.cig.it.
Nel mese di dicembre 2020 il CIG ha affidato ad AVIVA ITALIA SPA la polizza di assicurazione valida per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 01 gennaio 2025, sulla base delle disposizioni della Delibera ARERA n. 167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2024”.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Per informazioni in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione contattare il CIG al numero verde 800.92.92.86 (attivo dal lunedì al giovedì 09:00-12:00_14:00-16:30 e il venerdì 09:00-13:00 ) o scrivere all’indirizzo posta elettronica assigas@cig.it.
Accertamenti Sicurezza Post Contatore
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato, con la Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014, le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (Allegato A), in vigore dal 1° luglio 2014, in sostituzione dell’attuale disciplina prevista dalla vecchia Delibera n. 40/2004.
Il regolamento adottato dall’Autorità attraverso le disposizioni contenute nella delibera n. 40/14, pubblicato sul sito internet dell’Autorità nella versione integrata e modificata dalle successive Delibere, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto di adduzione del gas a valle del misuratore. Tale documentazione viene rilasciata dall’installatore al cliente finale. Il cliente finale riceve dalle Società di Vendita i moduli da allegare alla documentazione che illustrano il processo di accertamento e attivazione. Per il buon fine della pratica il cliente finale deve far pervenire alla società di Distribuzione la documentazione da accertare rilasciata dall’installatore ed i moduli consegnati dalle Società di Vendita.
Per gli accertamenti effettuati in attuazione dell’art. 8 della delibera AEEGSI 40/2014/R/gas, verranno addebitati al cliente i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del Regolamento:
– euro 47,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
– euro 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
– euro 70,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.
MODULISTICA
- Allegato A – Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
- Allegato F/40 – Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al Venditore;
- Allegato G/40 – Procedura per ottenere l’attivazione della fornitura gas;
- Allegato H/40 – Richiesta di attivazione fornitura (compilato a cura del venditore e del cliente)”
- Allegato I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”
Per maggiori informazioni:
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per tutelare i consumatori ha definito un apposito Codice di Condotta Commerciale, per il mercato elettrico e del gas naturale, al quale le società di vendita sul mercato libero devono attenersi.
Il Codice di Condotta Commerciale è in vigore dal 1 gennaio 2011 ed è applicato nei casi in cui, nel mercato libero, si propone un contratto di fornitura a clienti finali con consumi di gas naturale <=200.000 Smc/anno ed alimentati in bassa tensione.
Per visionare il “Codice di Condotta Commerciale” clicca qui per scaricare l’allegato.
Per maggiori informazioni:
https://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm
Bonus sulla fornitura di gas naturale – Deliberazione 402/13/R/com s.m.i. (TIBEG)
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Dal 01/01/2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto/rinnovato automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che debba essere presentata alcuna domanda. Ogni anno sarà sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni agevolate. L’INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di gas naturale, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Possono accedere al bonus i cittadini intestatari di una fornitura di gas naturale per usi domestici, con misuratore di classe non superiore a G6, e attiva, oppure che usufruiscono di una fornitura condominiale gas attiva, che:
a) appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore o uguale 8.265,00 euro;
b) appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
c) appartengono ad un nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
Il bonus è valido per dodici mesi ed è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare il Contact Center dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
Bonus sulla fornitura di energia elettrica – Deliberazione 402/13/R/com s.m.i. (TIBEG)
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale elettrico” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Dal 01/01/2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto/rinnovato automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che debba essere presentata alcuna domanda. Ogni anno sarà sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni agevolate. L’INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di gas naturale, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Possono accedere al bonus sociale per disagio economico i cittadini intestatari di una fornitura di energia elettrica per usi domestici e attiva, che:
a) appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore o uguale 8.265,00 euro;
b) appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
c) appartengono ad un nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
Il bonus per disagio economico è valido per dodici mesi ed è cumulabile con il bonus sociale gas.
I bonus per disagio economico 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
Restano invece invariate le modalità di accesso al bonus per disagio fisico, cui hanno diritto tutti i cittadini/nuclei familiari affetti o presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=37423&completo=true).
Per accedere al bonus per disagio fisico occorrerà, dunque, fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Indispensabile è l’apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it e sul sito internet di SGAte www.sgate.it.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare il Contact Center dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
In ottemperanza all’art. 2, co. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31/07/2009 (Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione), VESTINA GAS & LUCE S.p.A rende disponibili le informazioni sulla composizione del mix iniziale medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano per gli anni 2020 e 2021.
Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it
I livelli di qualità commerciale sono previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel Testo integrato della qualità della vendita (TIQV), di cui alla Delibera 413/2016/R/com e s.m.i.., strumento predisposto a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale che assicura la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione e prevede anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle norme.
Indicatori di qualità
L’ARERA differenzia in due tipologie gli indicatori di qualità, sulla base della prestazione resa ai clienti:
- Livelli Specifici di Qualità Commerciale: sono riferiti alla singola prestazione e stabiliscono il tempo massimo entro cui l’attività deve essere effettuata dalla società di vendita. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente di un indennizzo specifico.
- Livelli Generali di Qualità: sono invece riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società di vendita e sono definiti come soglie percentuali minime da rispettare.
Ecco di seguito i livelli di qualità stabiliti dall’Autorità e i risultati ottenuti da Vestina nel 2021.
Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale (art. 15 della Del.413/2016/Rcom TIQV)
Indennizzi
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, Vestina è tenuta a corrispondere al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico “base” pari a € 25,00.
L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad uno dei seguenti casi:
- cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dell’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, tra cui il Distributore;
- reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Art. 53, co. 53.6 del TIQE;
- al Cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
- reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Art. 8, co. 8.3 del TIQV.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per i clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Indicatori di Qualità del servizio di distribuzione
Anche per le prestazioni eseguite dalle aziende che gestiscono le reti del gas e dell’elettricità esistono dei “Livelli di Qualità Commerciale del servizio di distribuzione”. Per possibili approfondimenti si rimanda alle rispettive delibere:
Il Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale – TIQV (Allegato A alla Delibera 413/2016/R/com s.m.i.) prevede per il Cliente la possibilità di inoltrare al Fornitore reclami e/o richieste scritte di informazioni, utilizzando il modulo scaricabile dal sito o scrivendo a Vestina Gas & Luce S.p.A., Servizio Clienti – Via Caselli, 29 – 65017 PENNE (PE), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata vestinagascommerciale@postecert.it, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@vestinagaseluce.it oppure al numero di fax 085 8278735. In quest’ultimo caso il reclamo o la richiesta di informazioni dovrà contenere almeno i seguenti elementi minimi necessari all’identificazione del cliente finale:
- nome e cognome/ragione sociale;
- indirizzo di fornitura;
- indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
- il POD e/o PDR, ove disponibile o, in mancanza, il codice cliente;
- una breve descrizione dei fatti contestati.
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Ai sensi del Testo Integrato Conciliazione – TICO (Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com s.m.i.), il Cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e/o il Cliente finale di gas alimentato in bassa pressione, in caso di controversie nei confronti di venditori e distributori, prima di ricorrere al giudice ordinario, deve esperire, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità ovvero dinanzi agli organismi ADR iscritti nell’apposito Elenco degli organismi ADR pubblicato sul sito dell’ARERA:
- previa presentazione del reclamo al proprio fornitore,
- dopo aver ricevuto la risposta non soddisfacente dell’operatore ovvero, se la stessa non è pervenuta, trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
Sono escluse dall’ambito di competenza del Servizio di Conciliazione le controversie:
- attinenti esclusivamente profili tributari e fiscali;
- per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
- promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo;
- per le quali il CLIENTE abbia attivato procedure SMART Help (procedure speciali risolutive in materia di bonus sociale, ritorno al precedente fornitore, CMOR, doppia fatturazione e mancata erogazione di indennizzo automatico), salvo richieda anche il risarcimento del danno.
Il Servizio è disponibile anche per i produttori-consumatori di energia elettrica per eventuali controversie con operatori e GSE.
Il Servizio Conciliazione è uno strumento di tutela stragiudiziale:
- universale, poiché attivabile – previo reclamo – nei confronti di tutti i venditori e distributori di energia e gas che sono tenuti a partecipare al tentativo obbligatorio di partecipazione;
- ad interazione plurima (scritta, verbale e visiva) tra cliente ed operatore, che si incontrano di regola in stanze virtuali (su richiesta delle parti, gli incontri si possono svolgere anche telefonicamente);
- completamente on-line, dalla presentazione della richiesta di conciliazione all’eventuale raggiungimento dell’accordo, il quale ha valore di titolo esecutivo;
- gestito da un conciliatore terzo rispetto alle parti, fornito dal Servizio Conciliazione e dotato di specifica formazione in tema di mediazione e di energia, che guida le parti ad un uso corretto del Servizio e media tra le loro richieste in posizione di totale terzietà;
- gratuito per il cliente finale e per l’operatore.
Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione è possibile contattare il Numero Verde 800.166.654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi i festivi) o ad inviare una richiesta di informazioni all’indirizzo e-mail info.sportello@acquirenteunico.it.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano inviare un invito per esperire un tentativo di mediazione devono scrivere a:
Vestina Gas & Luce S.p.A. Via Caselli, 29 – 65017 PENNE (PE), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata vestinagascommerciale@postecert.it.